a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 22015 del 28.05.2026, depositata il 15.06.2026

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22015 depositata il 15 giugno 2026, ha affermato che, nei procedimenti per traffico illecito di rifiuti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può gravare sul singolo concorrente per l’intero profitto del reato sul solo rilievo che l’istruttoria dibattimentale sia ancora in corso. Anche in sede cautelare, infatti, la misura non può tradursi in un automatico addebito dell’intero profitto della vicenda a ciascun concorrente, ma deve essere correlata a quanto concretamente conseguito dal destinatario del vincolo e, ove questi abbia agito nell’interesse di società, ai proventi realizzati dagli enti nel cui interesse egli ha operato.

La vicenda trae origine da un procedimento per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-quaterdecies c.p., nell’ambito del quale era stato disposto il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti di alcune società e, in via subordinata, in caso di incapienza dei patrimoni sociali, il sequestro per equivalente nei confronti delle persone fisiche indagate, tra cui il ricorrente. Secondo la ricostruzione richiamata nell’ordinanza, le società riconducibili a (…) avevano emesso fatture per euro 894.845,25 nei confronti della (…) s.r.l., mentre il sequestro per equivalente era stato mantenuto per l’importo complessivo di euro 12.361.212,34, pari all’intero profitto contestato alla complessiva filiera criminosa.

Sul primo versante, la Cassazione ha ritenuto corretta la premessa accolta dal giudice di merito: se il rapporto contrattuale è funzionale allo smaltimento illecito dei rifiuti, il profitto confiscabile può coincidere con l’intero corrispettivo incassato, senza detrazione dei costi sostenuti per il trasporto o lo spandimento. La sentenza ha richiamato, infatti, la distinzione tra reato-contratto e reato in contratto, osservando che, quando la causa del negozio è essa stessa illecita, il profitto resta integralmente assoggettabile a confisca.

L’errore del Tribunale è stato, però, individuato nel passaggio successivo. Una volta determinato il profitto riconducibile alle società del ricorrente, non sarebbe stato possibile mantenere il sequestro per equivalente sull’intero profitto dell’illecito, limitandosi a rilevare che la fase istruttoria non aveva ancora consentito una piena verifica nel contraddittorio. La Corte ha richiamato sul punto il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale, “in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali”.

La sentenza ha sottolineato che tale criterio opera anche in sede cautelare. Il sequestro, proprio perché strumentale alla futura confisca, non può comprimere i diritti patrimoniali in misura maggiore rispetto a quanto potrà fare il provvedimento definitivo. La Corte lo ha affermato in modo netto: “dunque, non vi sono ragioni per consentire in sede cautelare di sequestrare indistintamente l’intero profitto o prezzo a ciascun concorrente oppure di rispristinare la solidarietà passiva tra correi – destinata, invece, a non operare, come detto, all’esito del giudizio – ovvero, ancora, di sequestrare nei confronti di ciascuno più di quanto da questi sia stato conseguito. La motivazione, anche in sede cautelare, deve chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso al sequestro e deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato”.

Particolarmente rilevante è, poi, il passaggio in cui la Cassazione ha affrontato la peculiare ipotesi della confisca per equivalente a carico della persona fisica che ha agito nell’interesse della persona giuridica. In questa prospettiva, la misura può operare come strumento sostitutivo rispetto alla confisca diretta del profitto conseguito dall’ente, ma il relativo collegamento deve restare circoscritto ai proventi realizzati dalle società nel cui interesse il ricorrente ha operato. La Corte ha precisato, infatti, che “il collegamento fra il profitto dell’ente e il provvedimento ablativo deve necessariamente essere circoscritto ai proventi conseguiti dalle società nel cui interesse il ricorrente ha agito”.

Secondo la Suprema Corte, tale delimitazione è necessaria perché il collegamento tra profitto dell’ente e misura ablativa deve essere definito in modo da evitare che la persona fisica risponda anche per fatti estranei alla propria sfera di azione. La sentenza afferma, infatti, che “il collegamento fra il profitto dell’ente e il provvedimento ablativo deve necessariamente essere circoscritto ai proventi conseguiti dalle società nel cui interesse il ricorrente ha agito, così da escludere, anche in radice, che (…) possa essere chiamato a rispondere di operazioni che non lo avevano visto coinvolto e la cui stessa conoscibilità, da parte del predetto, risulta assai incerta”. Da qui l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale dovrà, infatti, rideterminare la misura cautelare anticipatoria della confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, da eseguirsi in caso di incapienza delle società coinvolte, tenendo conto delle quote di profitto da queste conseguite e non dell’intero profitto attribuito alla complessiva vicenda criminosa.


Visualizza documento

CONFISCA AMBIENTALE E SEQUESTRO PER EQUIVALENTE: NON SONO AMMESSI AUTOMATISMI NELL’ADDEBITO PATRIMONIALE TRA CONCORRENTI