a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 23359 del 12.06.2026 depositata il 24.06.2026

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23359 pubblicata il 24 giugno 2026, ha annullato senza rinvio – disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per la prosecuzione del giudizio in sede collegiale – il provvedimento con cui il giudice delegato del Tribunale di Messina aveva approvato il rendiconto finale della gestione presentato dall’amministratore giudiziario nell’ambito di un procedimento di prevenzione, dichiarando inammissibili le osservazioni depositate nell’interesse del proposto. Quest’ultimo, tramite il proprio difensore ed avvalendosi di una consulenza tecnica di parte, aveva contestato in modo puntuale la determinazione del valore del compendio aziendale appostato nel rendiconto, deducendo che l’amministratore giudiziario aveva avuto riguardo ai soli beni strumentali senza considerare l’avviamento, del quale la difesa aveva indicato i criteri di determinazione ed il valore ritenuto corretto.

La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo il deposito in Cancelleria del conto di gestione, il giudice delegato può approvarlo solo “se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione”, altrimenti deve fissare l’udienza di comparizione dinanzi al collegio. In altri termini, ha precisato la Corte richiamando la propria giurisprudenza (Cass., Sez. I, n. 1872 del 04/12/2025), “il conto di gestione può rimanere nella sola cognizione del giudice delegato se non vi sono contestazioni o se esse siano inammissibili; la sua approvazione è, invece, di competenza del tribunale, al quale il giudice delegato deve rimettere le parti, qualora vi siano contestazioni degli interessati, del pubblico ministero o dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Gli Ermellini hanno chiarito che, nel caso di specie, la contestazione relativa al valore del compendio aziendale era specifica e riferita a singole voci contabili, in quanto si doleva non solo della mancata considerazione dell’avviamento ma anche della stima dei beni strumentali, indicando i valori ritenuti corretti. Tale contestazione risultava altresì pienamente rilevante ai fini dell’eventuale restituzione per equivalente prevista dall’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, norma che – contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato – si applica anche nel caso di vendita dei beni, per espressa disposizione del successivo comma 2. La Corte ha, inoltre, rimarcato la contraddittorietà del provvedimento impugnato, il quale, pur avendo adottato un dispositivo di inammissibilità, aveva nel merito ritenuto “infondata” la contestazione, rendendo così palese che essa non era affatto inammissibile.

La Suprema Corte ha, infine, concluso che, essendo la confisca del compendio aziendale ancora sub iudice, la questione del suo esatto valore non poteva essere definita dal solo giudice delegato, che avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi al Tribunale.


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AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA: SULLE CONTESTAZIONI AL CONTO DI GESTIONE IL GIUDICE DELEGATO DEVE RIMETTERE LE PARTI AL TRIBUNALE