a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Civile, sentenza n. 15052 del 24.03.2026 depositata il 19.05.2026
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15052 depositata il 19 maggio 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo Unico Giustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 174/2006, spettando al giudice concorsuale adito dare atto della incapienza della procedura per quanto rilevante e necessario in relazione all’attuazione del titolo al compenso”.
La controversia trae origine da una peculiare vicenda. A seguito della dichiarazione di fallimento delle (…) s.r.l., il curatore svolgeva l’attività di liquidazione e gestione, recuperando un cospicuo attivo. Con decreto del 28 aprile 2022, il tribunale fallimentare liquidava il compenso finale del curatore sulla base dell’attivo realizzato e del passivo accertato. Tuttavia, prima che il curatore potesse ricevere l’intero importo, un precedente sequestro penale sui beni della società evolveva in una confisca definitiva. Di conseguenza, in data 1° marzo 2023, le somme giacenti sul conto corrente della procedura venivano interamente prelevate e acquisite dall’Erario tramite il Fondo Unico Giustizia (FUG), lasciando il fallimento privo di liquidità. Di fronte alla sopravvenuta incapienza, il curatore si rivolgeva nuovamente al tribunale fallimentare chiedendo che il pagamento del suo credito venisse posto a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 d.p.r. n. 115/2002. L’istanza veniva però respinta. Il tribunale riteneva che il decreto di liquidazione del compenso fosse definitivo e non modificabile (art. 39 l. fall.) e che, data l’assoluta prevalenza delle esigenze recuperatorie dello Stato, la posizione del curatore dovesse essere assimilata a quella dei creditori concorsuali, il cui soddisfacimento è recessivo rispetto alla confisca penale.
Con la sentenza n. 15052, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del curatore, cassando il decreto del tribunale e chiarendo che l’istanza del professionista non mirava a modificare il quantum del compenso, già cristallizzato nel decreto di liquidazione divenuto definitivo, ma ad individuare il soggetto tenuto al pagamento a fronte di un fatto nuovo e sopravvenuto.
Gli Ermellini hanno sottolineato la natura della posizione del curatore, il quale non è un mero creditore concorsuale. Egli è organo della procedura fallimentare cui va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice, vale a dire un organo normale e necessario del procedimento fallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionalità che sono proprie dell’incarico conferito all’ausiliare del giudice. Il suo diritto al compenso, pertanto, sorge in dipendenza dell’attività svolta nell’interesse della giustizia e non può essere sacrificato per il mancato conseguimento dell’attivo, neanche a fronte di una confisca penale.
Secondo la Suprema Corte, il fondamento giuridico della decisione risiede nell’art. 146 d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico Spese di giustizia) che, per effetto della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 174/2006, pone a carico dell’Erario anche il compenso del curatore nelle procedure fallimentari cosiddette “incapienti”, dovendosi ritenere questa norma applicabile anche al caso di specie, in cui l’incapienza è sopravvenuta a causa della confisca. Infine, la Suprema Corte ha evidenziato un principio di ragionevolezza: l’Erario ha beneficiato direttamente dell’attività del curatore, incamerando le liquidità che quest’ultimo aveva faticosamente recuperato. Risulta quindi conforme al principio generale, comune a tutte le procedure esecutive, che dalle somme ricavate siano dedotte le spese sostenute per produrle. Negare il pagamento del compenso a chi ha reso possibile tale acquisizione sarebbe, pertanto, irragionevole.

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