a cura di Rossella Ceccarini

La Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita presso il Ministero della giustizia con decreto del 27 marzo 2024 e presieduta dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto, ha concluso i suoi lavori presentando una proposta di riforma organica della materia. L’obiettivo è superare un approccio esclusivamente sanzionatorio per introdurre un sistema integrato basato su prevenzione, compliance aziendale e valorizzazione delle imprese virtuose. La riforma si articola in una serie di interventi mirati che toccano il codice penale, il codice di procedura penale, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e la disciplina sulla responsabilità degli enti (d.lgs. n. 231/2001).

La riforma interviene sul codice penale con un duplice approccio: inasprimento delle pene ed introduzione di meccanismi premiali legati alla compliance aziendale.

Aumento delle pene: viene proposto un aumento delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590 c.p.).

Nuova attenuante: viene introdotta una circostanza attenuante speciale per il soggetto che abbia fornito un “contributo di minima importanza” all’evento, qualora questo non sia conseguenza esclusiva della sua azione od omissione.

Responsabilità del datore di lavoro: l’innovazione più significativa della proposta risiede nell’introduzione del nuovo art. 590-septies c.p., rubricato “Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave”. Questa disposizione costituisce il perno della nuova filosofia “premiale” della riforma, attribuendo un ruolo centrale ai modelli di organizzazione e gestione (MOG) previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La norma stabilisce che, qualora l’impresa abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo conforme all’art. 30 d.lgs. n. 81/2008, la responsabilità penale del datore di lavoro per omicidio colposo e lesioni colpose sarà limitata ai soli casi di “colpa grave”. La Relazione finale della Commissione sottolinea come l’obiettivo sia incentivare la diffusione dei MOG, considerati strumenti decisivi per migliorare l’organizzazione aziendale in ottica preventiva. L’impulso ad una significativa espansione dei modelli è dato dal ruolo che la loro adozione riveste nel giudizio di responsabilità. Vengono introdotte previsioni che mirano a potenziare la diffusione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 quali fattori decisivi per il miglioramento dell’organizzazione dell’impresa ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tuttavia, il beneficio della limitazione della responsabilità non è incondizionato. La proposta individua una serie di violazioni fondamentali della normativa antinfortunistica in presenza delle quali la colpa del datore di lavoro è da considerarsi sempre grave, anche in presenza di un modello organizzativo. Tra queste figurano:

– mancata nomina del medico competente o del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

– omessa valutazione dei rischi o mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

– mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

– omessa formazione e informazione dei lavoratori.

Per garantire una maggiore tempestività ed efficacia nelle indagini sugli infortuni sul lavoro, la Commissione propone di estendere ai reati in materia di sicurezza il modello processuale acceleratorio del cosiddetto “Codice Rosso”, introdotto per i reati di violenza domestica e di genere.

Gli interventi principali includono:

– informazioni dalla persona offesa: obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato (modifica dell’art. 362 c.p.p.);

– atti della polizia giudiziaria: obbligo per la polizia giudiziaria di eseguire “senza ritardo” gli atti delegati dal P.M. (modifica dell’art. 370 c.p.p.);

– garanzie per la persona offesa: l’avviso di richiesta di archiviazione deve essere sempre notificato alla persona offesa, la quale avrà 30 giorni (invece di 20) per presentare opposizione (modifica dell’art. 408 c.p.p.).

Le proposte di modifica al Testo unico sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) puntano, invece, a potenziare il sistema di prevenzione aziendale, focalizzandosi sui seguenti punti chiave:

– rafforzamento del ruolo dell’RSPP: la figura del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione viene trasformata da semplice consulente a garante autonomo della sicurezza, con funzioni direttive del Servizio;

– nuovi obblighi per il datore di lavoro: viene introdotto l’obbligo di fornire risorse economiche adeguate al Servizio di prevenzione e di vigilare sull’operato dell’RSPP;

– sanzioni penali per l’RSPP: l’introduzione del nuovo art. 58-bis prevede sanzioni specifiche (arresto o ammenda) per l’RSPP in caso di inadempienza ai propri doveri, allineandone la posizione a quella del medico competente;

– estensione al settore sportivo: la sorveglianza sanitaria viene estesa anche ai lavoratori del settore sportivo, inclusi gli atleti agonisti.


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