a cura di Rossella Ceccarini

Il 15 maggio 2026, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (nota come “Convenzione di Varsavia”). Questo nuovo strumento giuridico ha lo scopo di modernizzare e rafforzare le disposizioni della Convenzione, adeguandole alle nuove sfide poste dalla criminalità economica e finanziaria, nel pieno rispetto dei diritti umani. Il Protocollo si basa sull’esperienza applicativa ultraventennale della Convenzione di Varsavia ed integra i più recenti standard internazionali, come le Raccomandazioni del Gruppo di Azione finanziaria internazionale (GAFI) e l’acquis dell’Unione europea in materia di recupero e confisca dei beni. Il Protocollo introduce significative novità che gli Stati parte dovranno recepire nei propri ordinamenti interni, potenziando gli strumenti di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
Queste le misure in tema di confisca:
– confisca allargata (Extended confiscation): l’art. 3 del Protocollo introduce l’obbligo per gli Stati di adottare misure che consentano la confisca dei beni di una persona condannata per riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi, qualora il tribunale ritenga che tali beni derivino da attività criminali;
– confisca senza condanna (Non-conviction-based confiscation): l’art. 4 introduce la possibilità di confiscare beni anche in assenza di una condanna penale, purché un tribunale accerti che tali beni siano di origine illecita;
– confisca nei confronti di terzi: l’art. 5 stabilisce che gli Stati devono prevedere la possibilità di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato detenuti da terzi. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. La norma prevede una riserva per gli Stati che volessero limitarne l’applicazione ai soli casi in cui il terzo “sapeva o avrebbe dovuto sapere che lo scopo del trasferimento o dell’acquisizione era quello di evitare la confisca”.
Il Protocollo, inoltre, rafforza notevolmente gli strumenti a disposizione delle autorità inquirenti:
– indagini finanziarie: l’art. 8 impone agli Stati di garantire che le autorità competenti possano condurre indagini finanziarie proattive, specialmente in relazione al finanziamento del terrorismo ed ai reati che possono generare un rilevante vantaggio economico;
– accesso alle informazioni e asset virtuali: viene ampliato l’accesso delle autorità alle informazioni finanziarie. L’art. 7 conferisce il potere di ordinare ad istituti finanziari ed a “fornitori di servizi per gli asset virtuali” di rendere disponibili i dati dei clienti. Il Protocollo introduce definizioni specifiche per “virtual asset” e “virtual asset service provider”, modernizzando la Convenzione per includere le criptovalute e le tecnologie correlate;
– poteri delle Unità di informazione finanziaria (UIF): l’art. 10 rafforza i poteri delle UIF, consentendo loro di sospendere o negare il consenso a transazioni, conti o rapporti commerciali sospettati di essere collegati ad attività illecite, al fine di analizzare l’operazione ed allertare le autorità competenti.
Il Protocollo, infine, rende obbligatoria la creazione di due tipologie di uffici specializzati, mutuando modelli già presenti in alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano:
– Ufficio per il recupero dei beni (Asset Recovery Office – ARO): ai sensi dell’art. 11, ogni Stato parte deve istituire o designare un ARO con il compito di identificare e rintracciare i beni suscettibili di confisca e di cooperare con gli omologhi uffici degli altri Stati;
– Ufficio per la gestione dei beni (Asset Management Office – AMO): l’art. 14 impone l’istituzione di un AMO per assicurare la corretta gestione dei beni congelati, sequestrati e confiscati, al fine di preservarne il valore fino alla loro destinazione finale;
– Restituzione e condivisione dei beni (Asset Sharing): particolare attenzione è dedicata alle vittime. L’art. 26 prevede che gli Stati diano priorità alla restituzione dei beni confiscati allo Stato richiedente affinché possa risarcire le vittime o restituire i beni ai legittimi proprietari, anche prima di una decisione definitiva di confisca in determinate circostanze. L’art. 27 disciplina la condivisione dei proventi della confisca tra lo Stato richiedente e quello richiesto, prevedendo una ripartizione paritaria per importi superiori a 10.000 euro, salvo diverso accordo.
Il Protocollo aggiuntivo sarà aperto alla firma il 14 ottobre 2026. Per la sua entrata in vigore saranno necessarie cinque ratifiche, di cui almeno tre da parte di Stati membri del Consiglio d’Europa.

Advisora