a cura di Rossella Ceccarini

Con l’entrata in vigore, il 29 maggio 2026, della l. 21 aprile 2026, n. 75, il settore agroalimentare italiano si troverà di fronte ad un cambiamento normativo di portata storica. La riforma non si limita ad un semplice inasprimento delle pene, ma introduce un nuovo paradigma di tutela penale ed amministrativa, con impatti diretti e significativi sulla gestione operativa, sui rischi d’impresa e sui modelli di compliance aziendale.

Di seguito, un’analisi strutturata delle principali novità e delle loro implicazioni pratiche per gli operatori del settore.

La novità più rilevante è l’introduzione nel codice penale del Capo II-bis, dedicato ai “Delitti contro il patrimonio agroalimentare”. Questa scelta sistematica eleva il settore ad un bene giuridico meritevole di tutela specifica, con la creazione di nuove fattispecie di reato che le aziende devono conoscere e prevenire:

· frode alimentare (art. 517-sexies c.p.): questa norma, a carattere residuale, punisce chiunque produce, trasforma o commercializza (anche online) alimenti, acque o bevande difformi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto dichiarato o pattuito. La condotta è rilevante a prescindere da un danno effettivo alla salute, concentrandosi sulla correttezza delle transazioni commerciali e sull’informazione al consumatore;

· commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.): viene punito l’uso di marchi, segni od indicazioni false od ingannevoli, con il dolo specifico di trarre in inganno il consumatore. L’attenzione è posta sull’intenzionalità della condotta volta a mistificare le caratteristiche del prodotto.

A ciò si aggiunge un pacchetto di nuove circostanze aggravanti, che aumentano esponenzialmente il rischio in caso di illeciti riguardanti prodotti DOP/IGP, biologici non certificati, o commessi con un’organizzazione stabile e con volumi economici rilevanti.

La riforma sposta il focus dalle semplici pene pecuniarie ad un sistema sanzionatorio complesso, introducendo anche un significativo rafforzamento delle sanzioni accessorie. Nei casi più gravi od in presenza di recidiva specifica il giudice può disporre:

· sanzioni accessorie incisive: la condanna per i nuovi delitti può comportare la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento, la revoca di licenze e autorizzazioni e l’interdizione dall’accesso a contributi, finanziamenti ed altre agevolazioni pubbliche. Si tratta di misure che possono paralizzare l’operatività di un’impresa;

· confisca obbligatoria e per equivalente: diventa obbligatoria la confisca non solo del prodotto illecito, ma anche del profitto, del prezzo e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. Cruciale è la previsione della confisca per equivalente, che permette allo Stato di aggredire altri beni dell’imputato per un valore corrispondente, qualora i beni diretti non siano disponibili.

Un punto di svolta fondamentale è l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001) ai più gravi delitti agroalimentari. Questo significa che non risponderà più solo la persona fisica che ha commesso il reato, ma la società stessa potrà essere sanzionata pesantemente se l’illecito è stato commesso nel suo interesse od a suo vantaggio.

Per le imprese del settore diventa quindi non più solo opportuno, ma strategicamente indispensabile, adottare o aggiornare i Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOGC), mappando i nuovi rischi di reato ed implementando presidi efficaci per prevenirli.

La legge agisce anche sul fronte della prevenzione e della repressione amministrativa, con l’obiettivo di rendere più difficile la commissione degli illeciti:

· tracciabilità e controlli rafforzati: l’istituzione del “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala”, di nuovi contrassegni per i prodotti DOP/IGP e di un Piano straordinario di controllo nazionale segnala un’intensificazione delle verifiche lungo tutta la filiera. La creazione di una Cabina di regia ministeriale garantirà un maggiore coordinamento tra gli organi ispettivi;

· sanzioni amministrative proporzionali: viene abbandonato il sistema a sanzione fissa per un approccio più equo e dissuasivo, con sanzioni amministrative graduate in base alla gravità della violazione e, in alcuni casi, commisurate al fatturato dell’impresa. Questo renderà le sanzioni molto più sentite, soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni.


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NUOVO SISTEMA DI TUTELA AGROALIMENTARE: REATI, SANZIONI E RESPONSABILITA’ 231 NELLA L. 75/2026
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