a cura di Rossella Ceccarini

​L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), con una comunicazione del 7 maggio 2026, ha richiamato l’attenzione di intermediari, professionisti ed altri soggetti obbligati sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione contro le attività illecite legate alla violazione delle sanzioni imposte dall’Unione europea. Questo intervento si colloca nel contesto del nuovo quadro normativo introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, che ha recepito la direttiva UE 2024/1226, ampliando il presidio penale contro le condotte elusive e di violazione delle misure restrittive.

Il d.lgs. n. 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha introdotto significative novità nel codice penale, con l’obiettivo di colpire non solo le violazioni dirette delle sanzioni UE, ma anche i comportamenti volti ad aggirarle. Le nuove fattispecie di reato includono: 1) violazione o elusione delle misure restrittive UE; 2) omessa comunicazione di informazioni dovute alle autorità competenti; 3) violazione delle condizioni previste da autorizzazioni specifiche; 4) violazione colposa delle misure restrittive.

Una soglia di non punibilità penale è prevista per le condotte che riguardano fondi, beni, servizi od attività di valore inferiore a 10.000 euro, per le quali si applica una sanzione amministrativa.

Di particolare rilievo è l’introduzione dell’art. 275-ter c.p., che attribuisce rilevanza penale alla violazione degli obblighi informativi. La norma punisce chiunque, violando un obbligo imposto dalle misure restrittive, ometta di fornire alle autorità competenti informazioni di cui è a conoscenza per ragioni professionali o d’ufficio. La UIF evidenzia che la fattispecie si perfeziona anche in caso di mera omissione informativa, senza necessità di trasferimenti od agevolazioni operative.

La nuova disciplina impatta direttamente sull’operatività di banche, intermediari finanziari e professionisti come commercialisti, avvocati e notai. Essi sono chiamati ad un ruolo attivo nell’identificazione e comunicazione di asset riconducibili a soggetti sanzionati, con un esonero limitato alle informazioni acquisite nell’esame della posizione giuridica del cliente, nell’attività difensiva, nella rappresentanza in giudizio o in attività strettamente connesse al procedimento. Al di fuori di tali ipotesi permane l’obbligo di collaborazione.

La UIF ha chiarito, inoltre, il nesso tra le nuove fattispecie penali e gli obblighi antiriciclaggio. La violazione delle misure restrittive, inclusa l’omessa comunicazione, può costituire il reato presupposto per una Segnalazione di operazione sospetta (SOS). Tuttavia, l’obbligo di SOS resta autonomo e richiede una valutazione concreta e motivata del sospetto. La mera omonimia con un soggetto listato, ad esempio, non è di per sé sufficiente a fondare una segnalazione se il soggetto obbligato può escludere con ragionevole certezza che si tratti della stessa persona o entità.

Per facilitare l’analisi e la classificazione delle segnalazioni pertinenti, la UIF ha introdotto in via sperimentale la nuova voce denominata “V01 – Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione”. Questo codice dovrà essere utilizzato nelle SOS che riguardano le casistiche descritte nella comunicazione, al fine di rendere più immediata l’individuazione del rischio da parte dell’Unità.

La comunicazione della UIF dedica ampio spazio all’analisi degli schemi operativi utilizzati per aggirare le sanzioni. I soggetti obbligati sono invitati a prestare massima attenzione ad una serie di indicatori di anomalia, che vanno oltre la semplice verifica anagrafica.

L’adeguamento al nuovo quadro normativo richiede un intervento incisivo sui presidi interni dei soggetti obbligati. La UIF ha sottolineato la necessità di aggiornare: 1)       le procedure di adeguata verifica della clientela; 2) i sistemi di screening sulle liste sanzionatorie; 3) i processi di escalation interna per la gestione delle anomalie; 4) i flussi di comunicazione verso le funzioni AML; 5) le attività di formazione del personale.

Infine, la comunicazione si chiude con un forte richiamo alla responsabilità organizzativa, invitando i destinatari a diffondere il documento internamente ed a sensibilizzare il personale incaricato della valutazione delle operazioni, al fine di sviluppare la capacità di riconoscere tempestivamente schemi di elusione sempre più sofisticati.


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UIF: NUOVI INDICATORI DI RISCHIO PER LE OPERAZIONI COLLEGATE ALLE SANZIONI UE