a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Penali, ordinanza n. 14860 del 26.02.2026, depositata il 24.04.2026

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14860 depositata il 24 aprile 2026, sono intervenute sul contrasto relativo all’impugnabilità del provvedimento che nega la revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, ricostruendo il sistema delle impugnazioni alla luce della riforma introdotta dalla l. n. 161/2017.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il provvedimento che rigetta l’istanza di revoca del sequestro di prevenzione non è impugnabile ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 e che non è ammissibile l’opposizione esecutiva ex art. 667, comma 4, c.p.p. Tale conclusione discende dall’applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che impedisce di individuare rimedi non espressamente previsti dal legislatore.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite trae origine da un procedimento di prevenzione avviato su richiesta congiunta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, volto all’applicazione di misure personali e patrimoniali ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Un terzo interessato aveva chiesto la revoca del sequestro disposto in funzione della futura confisca. L’istanza era stata dichiarata inammissibile dal giudice competente. Le successive iniziative difensive avevano dato luogo a pronunce contrastanti circa l’esistenza di un rimedio impugnatorio esperibile, determinando la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Il contrasto giurisprudenziale nasceva dalla contrapposizione tra due orientamenti: un primo indirizzo riteneva ammissibile l’opposizione esecutiva ex art. 667, comma 4, c.p.p., qualificando il rigetto della richiesta di revoca come atto esecutivo; un secondo orientamento, più rigoroso, escludeva qualsiasi forma di impugnazione, valorizzando il principio di tassatività e rilevando che l’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 non include il diniego della revoca del sequestro tra i provvedimenti impugnabili.

La Sezione rimettente aveva segnalato l’impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, poiché un’estensione analogica dell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 avrebbe determinato un conflitto con il principio di legalità processuale.

Nel ricostruire il quadro normativo, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, a seguito della riforma del 2017, l’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 contempla espressamente come impugnabili l’applicazione del sequestro, il diniego del sequestro e la revoca del sequestro. Resta invece escluso il rigetto dell’istanza di revoca, che non rientra nel catalogo legislativo dei provvedimenti impugnabili.

Secondo il Collegio, tale esclusione non costituisce una lacuna, ma esprime una scelta consapevole del legislatore, il quale ha inteso concentrare la tutela impugnatoria sull’impugnazione autonoma del provvedimento genetico del vincolo cautelare. Ne consegue che non è praticabile un’interpretazione adeguatrice della disciplina vigente, poiché il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione impedisce di individuare rimedi non espressamente previsti dal legislatore, alla luce del tenore letterale univoco dell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011.

Ritenuta impraticabile una soluzione interpretativa e preso atto del possibile deficit di tutela derivante dall’inoppugnabilità del diniego di revoca, le Sezioni Unite hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede un rimedio impugnatorio avverso il provvedimento che rigetta l’istanza di revoca del sequestro di prevenzione, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.


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RIGETTO DELL’ISTANZA DI REVOCA DEL SEQUESTRO DI PREVENZIONE: LE SEZIONI UNITE SANCISCONO LA TASSATIVITA’ DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE E RIMETTONO LA QUESTIONE ALLA CONSULTA