a cura di Rossella Ceccarini

TAR del Lazio, Sezione I, sentenza n. 2255 del 28.01.2026 depositata il 05.02.2026
La Prima Sezione del TAR del Lazio, con la sentenza n. 2255 depositata il 5 febbraio 2026, ha affermato che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca, l’immobile acquisisce “una impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche”, con conseguente “assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile”. Ne deriva che le garanzie partecipative e gli interessi dei condomini non possono incidere sulla destinazione sociale impressa al bene.
La controversia posta all’attenzione del Tribunale Amministrativo riguarda l’impugnazione di una determina dirigenziale del Comune di Roma Capitale avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile confiscato di proprietà di Roma Capitale da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenze patologiche. Il Condominio lamentava, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di istruttoria sulla compatibilità dell’uso con il contesto condominiale e la violazione del regolamento interno.
Il TAR ha respinto tutte le censure. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha applicato l’art. 21‑octies l. 241/1990, affermando che “la natura di atto dovuto del provvedimento di confisca rende irrilevante la censurata violazione delle garanzie partecipative, atteso che il contenuto e la forma del provvedimento conclusivo non avrebbero comunque potuto essere differenti”.
Il Collegio ha rilevato, inoltre, che il Regolamento capitolino n. 104/2022 – non impugnato dal Condominio – prevede all’art. 39 che “i beni confiscati sono assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (…) ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio dove è ubicato l’immobile”, e che (…) ETS, come riportato nello Statuto, “persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” ed è attiva nella “riqualificazione per uso sociale di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
Quanto alla dedotta incompatibilità con il regolamento condominiale, il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul diritto all’abitazione, che “ha da tempo riconosciuto che il bisogno abitativo esprime un’istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità” ed è funzionale a garantire che “la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana”. In tale quadro, i vincoli privatistici interni allo stabile non possono limitare l’uso sociale del bene confiscato.
La sentenza ha confermato, pertanto, la piena legittimità della concessione e la prevalenza della funzione pubblica del bene confiscato su ogni interesse dei condomini.

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