a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Civile, sentenza n. 5309 del 12.02.2026, pubblicata il 9.03.2026

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5309 pubblicata il 9 marzo 2026, è intervenuta in modo decisivo sull’ambito temporale di applicazione dell’art. 1‑bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione n. 103/2023, chiarendo che la disciplina sulle soglie minime di soddisfacimento del credito pubblico nelle transazioni fiscali ex art. 63 CCII opera retroattivamente per tutte le proposte depositate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 15 giugno 2023. La sentenza della Suprema Corte ha confermato, infatti, che le soglie introdotte dall’art. 1‑bis d.l. n. 69/2023 si applicano a tutte le proposte di transazione fiscale depositate dopo il 15 giugno 2023, anche se anteriori alla legge di conversione, e ha ribadito la legittimità della scelta legislativa di rafforzare la tutela del credito pubblico nelle procedure di ristrutturazione.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava la (…) s.r.l. in liquidazione la quale, nel luglio 2023, aveva presentato una proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII offrendo all’Agenzia delle Entrate l’1,65% del debito originario ed il 5% del debito definito tramite rottamazione-quater. A seguito della mancata adesione dell’Ade, formalizzata in data 19 ottobre 2023, la società aveva chiesto al Tribunale di Napoli l’omologa dell’accordo di ristrutturazione con cram down fiscale ex art. 63, comma 2-bis, CCII, sostenendo che la mancata adesione dell’Ade era risultata determinante ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza e che vi era attestazione circa la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2024, aveva omologato l’accordo, ritenendo non applicabili retroattivamente le condizioni ostative introdotte dall’art. 1-bis d.l. n. 69/2023, poiché inserite solo con legge di conversione del 10 agosto 2023, entrata in vigore il 12 agosto 2023, successivamente all’invio all’Agenzia delle Entrate dell’accordo di transazione fiscale (3 agosto 2023). La Corte d’Appello di Napoli aveva accolto il reclamo dell’Agenzia delle Entrate ed aveva negato l’omologa, ritenendo applicabile l’art. 1-bis d.l. n. 69/2023 alla proposta di accordo depositata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge anche se precedentemente alla legge di conversione.

Secondo gli Ermellini, il punto centrale della decisione è l’interpretazione del comma 6 dell’art. 1‑bis, secondo cui le nuove disposizioni “si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate (…) in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”. In proposito, la Corte ha affermato che, secondo un’“ineludibile interpretazione letterale”, per “presente decreto” deve intendersi il decreto-legge n. 69/2023, entrato in vigore il 15 giugno 2023. Ne deriva che la norma opera retroattivamente anche rispetto alle proposte depositate prima della legge di conversione, in deroga al principio generale dell’art. 15, comma 5, l. n. 400/1988, che la stessa sentenza ha richiamato ricordando come esso sia “dichiarato espressamente derogabile”. Nel caso concreto, la proposta – notificata il 21 luglio 2023, seguita dall’invio dell’accordo il 3 agosto 2023 e dal deposito della domanda di omologa nel gennaio 2024 – ricadeva pienamente nell’ambito applicativo della norma, rendendo impossibile l’omologa per il mancato rispetto della soglia minima del 30%.

La Corte ha, altresì, respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, ritenendola manifestamente infondata, e ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui una norma innovativa può avere efficacia retroattiva purché rispetti i principi di ragionevolezza e legittimo affidamento, ricordando che “la retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”. Nel caso di specie, tale giustificazione è stata individuata nella necessità di evitare che l’art. 63 CCII potesse condurre a transazioni eccessivamente penalizzanti per il Fisco, in contrasto con la direttiva (UE) 2019/1023. La Corte ha osservato, inoltre, che le percentuali offerte erano “davvero irrisorie, a fronte di una esorbitante esposizione debitoria”, e che già durante l’iter di conversione del decreto-legge era stato presentato l’emendamento poi confluito nell’art. 1‑bis, rendendo prevedibile l’intervento legislativo.


Visualizza documento

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALE: LA CASSAZIONE CONFERMA LA RETROATTIVITA’ DELL’ART. 1-BIS D.L. N. 69/2023