a cura di Rossella Ceccarini

​Il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo volto al recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva UE 2024/1640, parte del nuovo quadro europeo volto a prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Come indicato nel comunicato ufficiale, il provvedimento interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, “al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust”. La riforma introduce nel d.lgs. n. 231/2007 i nuovi artt. da 21‑bis a 21‑septies, che definiscono in modo sistematico le modalità di consultazione dei dati.

Il decreto individua tre categorie di soggetti legittimati all’accesso. Le autorità competenti – tra cui MEF, UIF, Guardia di finanza, DIA, autorità giudiziaria, CONSOB e IVASS – potranno consultare le informazioni tramite sistemi telematici dedicati che consentono una “consultazione immediata e diretta”. I soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio – quali intermediari finanziari e professionisti – potranno accedere ai dati esclusivamente per lo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento presso la Camera di commercio e con pagamento dei diritti di segreteria; essi sono inoltre tenuti a segnalare eventuali incongruenze riscontrate nei dati sulla titolarità effettiva. La terza categoria è rappresentata dai soggetti portatori di un legittimo interesse – tra cui giornalisti, enti del terzo settore, università, ricercatori e soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa – purché dimostrino un interesse collegato alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano un certificato di accesso valido tre anni.

Le informazioni accessibili comprendono i dati identificativi essenziali del titolare effettivo e le modalità con cui il controllo è esercitato. Ogni consultazione è registrata dal sistema informatico e il titolare effettivo può conoscere chi abbia consultato i propri dati, salvo limitazioni legate ad esigenze investigative. Il decreto introduce, inoltre, specifiche garanzie per la tutela delle persone esposte a rischi: l’accesso può essere limitato o escluso in presenza di “circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione”, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore o incapace.

La riforma si coordina con il percorso già avviato dal d.lgs. n. 210/2025, che aveva modificato l’art. 21 d.lgs. n. 231/2007 introducendo un criterio più rigoroso per l’accesso da parte dei privati, limitato ai soggetti “titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato” e solo in presenza di “evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale”. Il nuovo decreto completa questo impianto, eliminando – come previsto anche dalla modifica al regolamento MEF n. 55/2022 – ogni riferimento all’accesso “del pubblico” ed allineando la disciplina nazionale alla Direttiva europea ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia.


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NUOVA DISCIPLINA SULL’ACCESSO AI TITOLARI EFFETTIVI: IL GOVERNO AVVIA IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2024/1640