a cura di Rossella Ceccarini

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 5 marzo 2026 relativa ai ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18, ha ritenuto che la disciplina italiana sugli accessi fiscali nei locali utilizzati come sede dell’impresa e, al tempo stesso, come abitazione privata, non garantisse un adeguato livello di tutela della vita privata e del domicilio. La causa riguarda “l’accesso e l’ispezione dei locali commerciali della società ricorrente, che aveva la propria sede legale presso l’abitazione del suo rappresentante legale e unico proprietario”.
L’autorizzazione a procedere alla perquisizione era stata rilasciata, su richiesta del comandante locale della Guardia di Finanza, dal pubblico ministero di Foggia il 31 gennaio 2018, con lo scopo di “valutare la regolarità fiscale della società e, eventualmente, di consentire il perseguimento di reati fiscali”. Gli agenti della Guardia di Finanza avevano effettuato la perquisizione nella sede legale della società, situata nell’abitazione, durante la quale il rappresentante legale aveva consegnato parte della documentazione richiesta precisando che ulteriore documentazione si trovava presso un movimento associativo al quale aderiva. Nonostante ciò, gli operanti avevano proceduto alla perquisizione dell’intera abitazione, comprese le camere da letto e i bagni, e di due automobili, senza. L’ispezione dei locali domestici non produceva risultati, mentre alcuni documenti relativi ad un cliente della società venivano rinvenuti in una delle autovetture.
La Corte EDU ha richiamato l’articolo 52, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972, evidenziando come la giurisprudenza nazionale ritenga che, quando i locali sono utilizzati anche come abitazione, l’autorizzazione del pubblico ministero “non deve essere motivata, in quanto considerata un ‘mero requisito procedurale’”. La motivazione è invece richiesta solo per le abitazioni private non adibite ad attività economica. Proprio questa impostazione è stata contestata dai ricorrenti, che lamentavano “la mancanza di garanzie procedurali sufficienti a proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà” e “l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post” (p. 1).
La Corte ha dichiarato ammissibili i ricorsi, respingendo l’eccezione del Governo italiano secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi ai giudici civili o tributari, e ha osservato che il sistema interno “non fornisce garanzie procedurali sufficienti”, poiché le misure contestate non sono soggette ad “un efficace controllo giurisdizionale a posteriori della loro legalità, necessità e proporzionalità”.
Nel merito, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato tre criticità decisive: 1) assenza di motivazione dell’autorizzazione del PM, che la rende un controllo puramente formale: l’autorizzazione è “considerata un semplice requisito procedurale”; 2) portata estremamente ampia della misura, che consente l’accesso all’intera abitazione ed a “tutti i documenti e le prove relativi al rispetto generale degli obblighi fiscali, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni”; 3) mancanza di un controllo giurisdizionale successivo effettivo, poiché i rimedi civili e tributari “non possono essere considerati rimedi efficaci”. Alla luce di tali elementi, la Corte ha concluso che “non si possa affermare che l’ingerenza in questione fosse ‘conformemente alla legge’” ai sensi dell’articolo 8 § 2 CEDU.
La Corte ha accertato, quindi, la violazione dell’art. 8 CEDU nei confronti di entrambi i ricorrenti e ha riconosciuto un risarcimento complessivo di 7.600 euro per danno morale, ritenendo che “la sola constatazione della violazione” non sarebbe stata sufficiente.

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