a cura di Rossella Ceccarini

TRIBUNALE DI MONZA, Sezione III Civile – Procedure concorsuali e individuali, decreto del 31.12.2025
La Sezione Terza Civile – Procedure concorsuali e individuali del Tribunale di Monza, con decreto del 31 dicembre 2025, ha autorizzato l’esecuzione dell’accordo concluso dalla ricorrente con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi, affermando che il controllo rimesso al giudice dall’art. 23, comma 2‑bis, C.C.I.I. non può ridursi ad un mero vaglio formale, ma deve tradursi in un controllo di legittimità sostanziale dell’accordo.
La norma – introdotta dal terzo Decreto correttivo (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) – consente, infatti, di concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali non solo all’esito, ma anche durante il percorso di composizione negoziata, come emerge dal chiaro tenore letterale: “nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori”.
La decisione del Tribunale di Monza evidenzia come “tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza della documentazione normativamente richiesta e di semplice spunta degli stessi, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni per autorizzare l’esecuzione dell’accordo (esemplificando, regolarità della documentazione, falcidiabilità dei crediti erariali oggetto dell’accordo, presenza del parere dell’autorità competente) e, soprattutto, della espressione di consenso da parte delle Agenzie fiscali consapevole, in quanto manifestato a seguito di compiute e contestualizzate informazioni in ordine alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa fallimentare, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale dell’accordo, che impone l’esame della completezza dell’attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni”.
La motivazione prosegue evidenziando che “in particolare il Giudice deve vagliare la relazione del professionista indipendente al fine di verificarne la coerenza alla luce dell’iter-logico argomentativo posto alla base dell’attestazione ‘della convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico’ della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini della verifica di veridicità dei dati contabili esposti dalla società. Il vaglio della coerenza dell’attestazione e delle verifiche contenute nella relazione non implica alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista e neppure sull’esercizio dell’autonomia negoziale delle Agenzie fiscali, bensì il riscontro dell’idoneità dell’attestazione e delle verifiche a veicolare informazioni funzionali all’espressione di un consenso consapevole ed informato formale, dovendosi ritenere inidonea a tale scopo e quindi tamquam non esset, quell’attestazione che si palesi incoerente, apodittica e tautologica”.
