a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 41756 del 30.09.2025 depositata il 30.12.2025
La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41756 depositata il 30 dicembre 2025, ha chiarito che, nell’ambito delle misure di prevenzione, i crediti iscritti a ruolo anteriormente al sequestro devono essere ammessi allo stato passivo quando il relativo ruolo non risulti annullato, sospeso o modificato, essendo sufficiente la produzione del solo estratto di ruolo. Tale documento, infatti, è ritenuto idoneo a dimostrare l’esistenza del credito e l’esecutività del titolo, poiché il ruolo – in quanto titolo esecutivo ex lege – svolge una funzione analoga a quella della sentenza civile provvisoriamente esecutiva e soddisfa il requisito di certezza richiesto dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011.
La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione trae origine dal procedimento di prevenzione a carico di (…) nel quale erano stati sequestrati tutti i beni riconducibili al proposto, compresa l’attività della (…) s.r.l. L’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva presentato diverse domande di ammissione al passivo, fondate su estratti di ruolo e relate di notifica. Il Tribunale di Catania aveva tuttavia rigettato l’opposizione, ritenendo che “l’opponente si fosse limitato a produrre estratti di ruolo e uno ‘screenshot’ riepilogativo, senza chiarire in modo agevole la natura dei singoli crediti e la loro riferibilità ai beni confiscati permanendo confusione tra posizioni della srl e della persona fisica”. Avverso tale decreto l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva proposto ricorso per cassazione deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 41756, ha annullato il provvedimento impugnato e ha stabilito che tale impostazione non è conforme alla disciplina di cui al d.lgs. n. 159/2011. Gli Ermellini hanno ricordato, infatti, che la procedura di prevenzione si fonda su un unico patrimonio confiscato, nel quale confluiscono tutti i beni del proposto e delle società a lui riconducibili. Come affermato nella motivazione, “tutti i creditori, sia quelli del proposto, sia quelli delle società a lui riconducibili, concorrono su un’unica massa attiva costituita da tutti i beni confiscati, indipendentemente da chi ne fosse formalmente l’intestatario”. Ne deriva che la distinzione tra debiti della persona fisica e debiti della società è irrilevante, poiché “la legge considera il complesso di beni e società riconducibili al proposto come un’unica entità economica”.
Quanto alla prova del credito, la Corte ha ribadito che il ruolo è per legge un titolo esecutivo (art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e che l’estratto di ruolo ne costituisce la riproduzione fedele, idonea a dimostrarne la formazione in data certa. La sentenza evidenzia che pretendere un accertamento giudiziale del credito tributario come condizione di ammissibilità equivarrebbe ad impedire allo Stato di insinuarsi al passivo ogni qualvolta il prevenuto (debitore) decida di rimanere inerte e di non impugnare il credito consacrato nel ruolo esattoriale, poiché “nel sistema della riscossione mediante ruoli, l’Ente impositore forma unilateralmente il titolo e non esiste uno strumento processuale che gli consenta di ‘citare’ il contribuente davanti al giudice per far accertare preventivamente il credito”. Gli Ermellini hanno sottolineato inoltre che, quando l’iscrizione a ruolo è anteriore al sequestro e non risulta annullata o sospesa, essa costituisce condizione sufficiente per l’ammissione del credito, essendo il ruolo equiparabile – ai fini della verifica richiesta dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 – alla sentenza civile provvisoriamente esecutiva.
La Corte ha, infine, censurato il Tribunale per avere rigettato l’opposizione, non essendo stata fornita prova della riferibilità dei crediti vantati ai beni confiscati (e non alla persona fisica), senza considerare “l’irrilevanza della riconducibilità del credito alla persona fisica del proposto piuttosto che ad una delle società per mezzo delle quali il medesimo agiva”. Tale rilievo discende dal carattere unitario della massa attiva nella prevenzione, che rende indifferente il soggetto formale intestatario del debito ai fini dell’ammissione al passivo.
