a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Unite Penali, sentenza n. 30355 del 27.03.2025 pubblicata il 05.09.2025

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 settembre 2025 n. 30355, hanno statuito il seguente principio di diritto: “in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto”.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, esistente circa la legittimazione processuale del terzo in caso di confisca di prevenzione, dando risposta al seguente quesito: “se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”.

È stato così riaffermato l’orientamento maggioritario: il terzo intestatario fittizio non è parte necessaria del procedimento di prevenzione e, pertanto, può intervenire solo per dimostrare di essere reale proprietario del bene, ossia per confutare la presunta fittizietà dell’intestazione. Non gli è invece riconosciuta la facoltà di contestare i presupposti sostanziali della misura (pericolosità del proposto, sproporzione patrimoniale, origine illecita).

Tale ricostruzione tutela la funzione ripristinatoria della confisca, volta a reintegrare la legalità del patrimonio del proposto, e delimita l’interesse del terzo ad un piano strettamente patrimoniale, evitando che egli possa svolgere un “intervento ad adiuvandum” a favore del proposto.

Secondo gli Ermellini, tale assunto è in linea con l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale (adottata dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 con la Risoluzione n. 55/25) il quale, al settimo comma, stabilisce che: “gli Stati parte possano considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l’origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i principi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti”.


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TERZO INTESTATARIO FITTIZIO NELLA CONFISCA DI PREVENZIONE: LE SEZIONI UNITE RISOLVONO IL CONTRASTO GIURISPRUDENZALE

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