a cura di Rossella Ceccarini

Il 3 luglio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato in consultazione un documento che introduce le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), che dovrà sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011. Un cambiamento atteso, che coinvolge tutti gli operatori soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007. La consultazione, rivolta a tutte le categorie di soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari, ecc.), resterà aperta per 60 giorni e le osservazioni potranno essere inviate via PEC all’indirizzo uif@pec.bancaditalia.it oppure in forma cartacea con copia elettronica via email a NCI.NRI@bancaditalia.it.
Le nuove Istruzioni UIF rappresentano un’evoluzione cruciale nel sistema di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. L’enfasi posta sulla valutazione ragionata, sulla qualità informativa e sul ruolo attivo del soggetto obbligato segna il passaggio da una compliance “formale” ad una compliance “intelligente”. Un nuovo paradigma che richiede consapevolezza, responsabilità e formazione continua.
Il documento è articolato in tre parti principali, corredate da disposizioni finali.
Parte Prima – Principi e regole della collaborazione attiva
Definisce le regole ed i principi per un processo valutativo consapevole e responsabile.
Individua le fasi operative: rilevazione delle anomalie, esame ed invio della SOS. Introduce disposizioni su: riservatezza interna e rapporti con le autorità; sospensione delle operazioni sospette da parte della UIF; flussi di ritorno per migliorare la qualità segnaletica.
Viene esplicitamente esclusa la logica degli automatismi segnaletici o delle segnalazioni prudenziali. L’invio di una SOS dovrà essere l’esito di un processo basato su dati oggettivi, analisi motivate e documentabili.
Parte Seconda – Adempimenti organizzativi e procedurali
È rivolta ai soggetti non vigilati da Banca d’Italia, IVASS e CONSOB.
Introduce l’obbligo di: nomina del responsabile SOS; formalizzazione di una procedura interna proporzionata; documentazione delle valutazioni, anche in caso di mancato invio di SOS.
È vietato designare soggetti esterni come responsabili SOS. È però ammessa, entro limiti precisi, l’esternalizzazione di compiti di supporto, mantenendo la responsabilità interna.
Parte Terza – Modalità tecniche di segnalazione
Regola l’accesso e la registrazione al portale Infostat-UIF
Stabilisce: le modalità di compilazione, invio e rettifica delle segnalazioni; i contenuti strutturati e descrittivi da includere; l’uso di allegati e la gestione della documentazione integrativa.
I destinatari devono garantire che i dati siano corretti, completi e pertinenti. Non è ammessa la mera allegazione di documenti in luogo delle sezioni descrittive.
La UIF chiarisce che il processo valutativo si compone di:
– Individuazione delle anomalie
– Esame preliminare (per filtrare anomalie giustificabili)
– Valutazione approfondita, da documentare e conservare.
I soggetti possono usare strumenti informatici e sistemi basati su intelligenza artificiale, purché conformi alla normativa, fondati su dati oggettivi e sempre accompagnati da un intervento umano. L’AI può agevolare, ma non sostituire il processo decisionale.
Sono esplicitamente esclusi come motivi autonomi di SOS: la sola presenza di difformità informativa, il rischio elevato attribuito al soggetto, l’esistenza di segnalazioni pregresse o provvedimenti giudiziari. Anche l’obbligo di astensione, la denuncia di reato o l’invio di comunicazioni oggettive non comportano di per sé l’obbligo di inviare una SOS.
Il responsabile SOS è tenuto a: 1) garantire tempestività e completezza nelle interlocuzioni con la UIF; 2) assicurare riservatezza assoluta sui nominativi coinvolti; 3) monitorare periodicamente le abilitazioni al portale UIF.
In caso di professionisti operanti in forma associata o societaria, può essere nominato un solo responsabile SOS, ma la responsabilità individuale resta integra per ciascun soggetto.
Le nuove istruzioni si inseriscono nel contesto dell’AML package europeo, che prevede: regolamento AML direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; istituzione dell’AMLA, l’Autorità europea antiriciclaggio; armonizzazione degli indicatori di sospetto e dei formati segnaletici.
Entro il 2026 l’AMLA definirà norme tecniche ed orientamenti operativi che integreranno il quadro normativo nazionale, favorendo la vigilanza delle UIF e la cooperazione internazionale.

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