a cura di Rossella Ceccarini

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Civile, ordinanza n. 15722 del 27.03.2025 pubblicata il 12.06.2025

La Quinta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15722 pubblicata il 12 giugno 2025, ha riaffermato il consolidato principio di diritto secondo il quale: “in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (v. anche Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020).

La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte di Cassazione concerne un ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio avverso una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Nel caso di specie, la Direzione Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, rettificando la dichiarazione presentata e disconoscendo la detrazione IVA riferita a fatture emesse da una società fornitrice, ritenute soggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva respinto il ricorso. Successivamente, aveva proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che lo aveva accolto, condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA, senza che sia necessaria la prova della partecipazione all’evasione (v. Corte Giust., Bonik, C-285/11; Corte Giust., Ppuh, C-277/14). Detta prova può, peraltro, ritenersi raggiunta – diversamente da quanto opinato dal giudice d’appello – anche qualora l’Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice.

Sempre secondo gli Ermellini, una volta che l’Amministrazione abbia provato, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato ad una frode e, cioè, che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente, passa al contribuente medesimo l’onere di fornire la prova contraria.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.


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FRODE IVA: RESPONSABILITA’ DEL CONTRIBUENTE TRA DILIGENZA, CONSAPEVOLEZZA E PARTECIPAZIONE
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