A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V penale, sentenza n. 513 del 14 ottobre 2022 (dep. 10 gennaio 2023)

La sezione V della Suprema Corte con la sentenza n. 513 nel rigettare il ricorso ha stabilito che il giudice può disporre la confisca anche con riferimento a beni acquistati antecedentemente alla data dei fatti contestati purché dia atto degli indici fattuali che dimostrano l’uso di profitti derivanti dall’attività illecita.

Il caso sottoposto alla Corte di legittimità riguarda un ricorso avverso la conferma da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria di una confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un indagato per associazione finalizzata al traffico di droga.

Il provvedimento di confisca aveva ad oggetto quote sociali di due società, autovetture, rapporti finanziari e numerosi beni immobili, oltre ad altri beni immobili ed un deposito a risparmio, intestati alla moglie e ai figli del proposto.

Avverso il provvedimento di appello propongono ricorso il proposto e la moglie, lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 24 D.Lgs. n. 159 del 2011 ed al giudizio di sproporzione reddituale e di correlazione temporale tra gli acquisti dei beni oggetto di confisca e la pericolosità qualificata del proposto stesso. La tesi del ricorrente è che i reati di “narcotraffico”, accertati con decisione definitiva, e secondo la contestazione, a partire dall’anno 2011, sono stati retrodatati, nel loro “significato” di delimitazione temporale della pericolosità, fino all’anno 2008, sulla base delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Inoltre, il giudizio di sproporzione temporale è stato ricavato analizzando un periodo di capacità reddituale molto ampio, dal 1998 al 2012, con un’operazione illegittima con riguardo alla perimetrazione temporale della pericolosità.

A parere della Corte l’impugnato decreto ha correttamente segnalato, attraverso le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, gli elementi di fatto da cui è possibile dedurre una retrodatazione della genesi della pericolosità e dell’arricchimento illecito.  La Cassazione precisa che nel caso del traffico di stupefacenti la struttura organizzativa è comunque fluida nel suo divenire nel tempo e quindi non è dunque possibile definire in modo netto il momento in cui l’associazione è sorta.

Da ultimo nelle motivazioni si richiama la giurisprudenza consolidata in tema di misure di prevenzione che, con le Sezioni Unite, ha chiarito come la pericolosità sociale, oltre ad essere un presupposto ineludibile  della confisca di prevenzione, sia anche misura temporale del suo ambito applicativo: con riferimento alla c.d. «pericolosità qualificata il giudice deve accertare se questa investe l’intero percorso esistenziale del proposto o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. Unite n. 4880 del 26/6/2014).

La Corte afferma dunque che «in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo antecedente a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dal primo manifestarsi della pericolosità conclamata, come delineata nel decreto applicativo della misura di prevenzione».


Visualizza la Sentenza

TRAFFICO DI DROGA: AMMESSA LA CONFISCA DI BENI ACQUISTATI PRIMA DEI FATTI
Tag: